Art. 86.
(Informazione e formazione per i lavoratori).

      1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

          a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti intervenute sul luogo di lavoro determinino un cambiamento dei medesimi dati;

          b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali la loro identità, i rischi per la sicurezza e la salute, le misure igieniche da osservare, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, i valori limite di esposizione professionale relativi ai citati agenti e altre disposizioni normative ad essi relative;

          c) formazione ed informazioni sulle precauzioni e sulle azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e altri lavoratori sul luogo di lavoro, ivi comprese la necessità di indossare e impiegare gli indumenti di lavoro ed i DPI messi a loro disposizione e il loro corretto impiego, nonché le misure da adottare per prevenire il verificarsi di incidenti e per ridurne al minimo le conseguenze;

          d) accesso a ogni scheda dei dati di sicurezza, di cui all'articolo 82, comma 1, lettere b) e c).

      2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

          a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 82. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

 

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          b) aggiornate per tenere conto del cambiamento delle situazioni.

      3. Qualora i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, anche sotto forma di rifiuti, non siano contrassegnati in base a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura degli agenti chimici e di segnali di sicurezza nel luogo di lavoro, il datore di lavoro provvede, senza pregiudizio delle deroghe previste nella medesima legislazione, affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, la natura dello stesso e tutti i pericoli ad esso connessi siano chiaramente identificabili.